Comitato
Spontaneo per il rinnovo delle R.S.U.
ed il Coordinamento delle Attività Sindacali Territoriali
dei Vigili del Fuoco della Sardegna
I Vigili del Fuoco della Sardegna
iscritti alle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative
Intendono
ridiventare parte realmente attiva e cosciente di tutte le
contrattazioni
che si realizzano nelle sedi di lavoro dei Vigili del Fuoco in
Sardegna.
Basta con le decisioni prese da pochi sulla pelle di tanti!
Il Sindacato è nato per tutelare i diritti dei lavoratori e dai
lavoratori trae la sua forza.
La tendenza in Sardegna ultimamente è stata quella di usare la
forza delle regole ingessate per portare ai lavoratori decisioni
già confezionate da vertici miopi che hanno come unico
obbiettivo la conservazione di se stessi.
Chi non
conosce i Vigili del Fuoco e le peculiarità del nostro lavoro
quotidiano non può
e non deve prendere le decisioni per i Vigili del Fuoco.
I Vigili del Fuoco iscritti chiedono in forza della quota mensile
che versano alla propria Struttura Sindacale,
il supporto legale e legislativo in merito alle questioni oggetto
della contrattazioni,
ma si riservano e reclamano il diritto di essere costantemente
informati e consultati
per tutti gli aspetti concernenti l'organizzazione del proprio
ambiente di lavoro.
Al fine
di ottenere la completa trasparenza dell'azione contrattuale
si invitano tutti i Rappresentanti Territoriali alla massima
pubblicità di qualsiasi convocazione recapitata
dall'Amministrazione al fine di consentire a tutti i Lavoratori
piena consapevolezza di quanto accade.
Si propone ai Rappresentanti Territoriali l'utilizzo del Forum quale strumento di
consultazione telematica
dei lavoratori in merito alle questioni poste in oggetto alle
convocazioni dai Dirigenti Locali.
Inoltre poichè nulla osta dal punto di vista normativo il rinnovo delle R.S.U. quale
strumento di partecipazione democratico di tutti i lavoratori
alla vita sindacale nel posto di lavoro, si sollecitano tutti i
rappresentanti a far pressione affinchè a livello Nazionale si
proceda quanto prima alle nuove Elezioni.
In mancanza di azioni concrete in questa direzione si procederà
ad una revoca collettiva e
contemporanea
delle deleghe Sindacali di tutti gli aderenti al Comitato Spontaneo per il rinnovo delle
R.S.U.
ed il Coordinamento delle Attività Sindacali Territoriali
dei Vigili del Fuoco della Sardegna
A completezza dell'informazione si riportano nello spazio
sottostante i riferimenti normativi cha a tutt'oggi
consentono il rinnovo delle R.S.U. nei Corpo Nazionale dei Vigili
del Fuoco
Decreto Legislativo 13 ottobre 2005, n. 217
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 25
ottobre 2005 - Supplemento Ordinario n. 170
Art. 137.
Diritti e prerogative sindacali nelle sedi di servizio
1. Per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la libertà, l'attività, i diritti e le prerogative sindacali nelle sedi di servizio sono disciplinati e tutelati nelle forme previste dalle disposizioni della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, e dall'articolo 42 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I riferimenti all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), contenuti nel predetto articolo 42 del decreto legislativo n. 165 del 2001, si intendono effettuati al Dipartimento della funzione pubblica.
2. In ragione dell'unicità del procedimento negoziale previsto per il personale appartenente alle qualifiche direttive e dirigenziali e della tendenziale omogeneità dei rispettivi ordinamenti, i diritti e le prerogative sindacali sono riconosciuti al personale direttivo nelle medesime forme previste per il personale di livello dirigenziale.
Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165
Articolo 42
Diritti e prerogative sindacali nei luoghi di lavoro
(Art. 47 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art.
6 del d.lgs n. 396 del 1997)
1. Nelle pubbliche amministrazioni la liberta' e l'attivita' sindacale sono tutelate nelle forme previste dalle disposizioni della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni. Fino a quando non vengano emanate norme di carattere generale sulla rappresentativita' sindacale che sostituiscano o modifichino tali disposizioni, le pubbliche amministrazioni, in attuazione dei criteri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 23 ottobre 1992, n. 421, osservano le disposizioni seguenti in materia di rappresentativita' delle organizzazioni sindacali ai fini dell'attribuzione dei diritti e delle prerogative sindacali nei luoghi di lavoro e dell'esercizio della contrattazione collettiva.
2. In ciascuna amministrazione, ente o struttura amministrativa di cui al comma 8, le organizzazioni sindacali che, in base ai criteri dell'articolo 43, siano ammesse alle trattative per la sottoscrizione dei contratti collettivi, possono costituire rappresentanze sindacali aziendali ai sensi dell'articolo 19 e seguenti della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni. Ad esse spettano, in proporzione alla rappresentativita', le garanzie previste dagli articoli 23, 24 e 30 della medesima legge n. 300 del 1970, e le migliori condizioni derivanti dal contratti collettivi.
3. In ciascuna amministrazione, ente o struttura amministrativa di cui al comma 8, ad iniziativa anche disgiunta delle organizzazioni sindacali di cui al comma 2, viene altresi' costituito, con le modalita' di cui ai commi seguenti, un organismo di rappresentanza unitaria del personale mediante elezioni alle quali e' garantita la partecipazione di tutti i lavoratori.
4. Con appositi accordi o contratti collettivi nazionali, tra l'ARAN e le confederazioni o organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 43, sono definite la composizione dell'organismo di rappresentanza unitaria del personale e le specifiche modalita' delle elezioni, prevedendo in ogni caso il voto segreto, il metodo proporzionale e il periodico rinnovo, con esclusione della prorogabilita'. Deve essere garantita la facolta' di presentare liste, oltre alle organizzazioni che, in base ai criteri dell'articolo 43, siano ammesse alle trattative per la sottoscrizione dei contratti collettivi, anche ad altre organizzazioni sindacali, purche' siano costituite in associazione con un proprio statuto e purche' abbiano aderito agli accordi o contratti collettivi che disciplinano l'elezione e il funzionamento dell'organismo. Per la presentazione delle liste, puo' essere richiesto a tutte le organizzazioni sindacali promotrici un numero di firme di dipendenti con diritto al voto non superiore al 3 per cento del totale dei dipendenti nelle amministrazioni, enti o strutture amministrative fino a duemila dipendenti, e del 2 per cento in quelle di dimensioni superiori.
5. I medesimi accordi o contratti collettivi possono prevedere che, alle condizioni di cui al comma 8, siano costituite rappresentanze unitarie del personale comuni a piu' amministrazioni di enti di modeste dimensioni ubicati nel medesimo territorio. Essi possono altresi' prevedere che siano costituiti organismi di coordinamento tra le rappresentanze unitarie del personale nelle amministrazioni e enti con pluralita' di sedi o strutture di cui al comma 8.
6. I componenti della rappresentanza unitaria del personale sono equiparati ai dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali ai fini della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, e del presente decreto. Gli accordi o contratti collettivi che regolano l'elezione e il funzionamento dell'organismo, stabiliscono i criteri e le modalita' con cui sono trasferite ai componenti eletti della rappresentanza unitaria del personale le garanzie spettanti alle rappresentanze sindacali aziendali delle organizzazioni sindacali di cui al comma 2 che li abbiano sottoscritti o vi aderiscano.
7. I medesimi accordi possono disciplinare le modalita' con le quali la rappresentanza unitaria del personale esercita in via esclusiva i diritti di informazione e di partecipazione riconosciuti alle rappresentanze sindacali aziendali dall'articolo 9 o da altre disposizioni della legge e della contrattazione collettiva. Essi possono altresi' prevedere che, ai fini dell'esercizio della contrattazione collettiva integrativa, la rappresentanza unitaria del personale sia integrata da rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del compatto.
8. Salvo che i contratti collettivi non prevedano, in relazione alle caratteristiche del comparto, diversi criteri dimensionali, gli organismi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo possono essere costituiti, alle condizioni previste dai commi precedenti, in ciascuna amministrazione o ente che occupi oltre quindici dipendenti. Nel caso di amministrazioni o enti con pluralita' di sedi o strutture periferiche, possono essere costituiti anche presso le sedi o struttura periferiche che siano considerate livelli decentrati di contrattazione collettiva dai contratti collettivi nazionali.
9. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, per la costituzione di rappresentanze sindacali aziendali ai sensi dell'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, la rappresentanza dei dirigenti nelle amministrazioni, enti o strutture amministrative e' disciplinata, in coerenza con la natura delle loro funzioni, agli accordi o contratti collettivi riguardanti la relativa area contrattuale.
10. Alle figure professionali per le quali nel contratto collettivo del comparto sia prevista una disciplina distinta ai sensi dell'articolo 40, comma 2, deve essere garantita una adeguata presenza negli organismi di rappresentanza unitaria del personale, anche mediante l'istituzione, tenuto conto della loro incidenza quantitativa e del numero dei componenti dell'organismo, di specifici collegi elettorali.
11. Per quanto riguarda i diritti e le prerogative sindacali delle organizzazioni sindacali delle minoranze linguistiche, nell'ambito della provincia di Bolzano e della regione Valle d'Aosta, si applica quanto previsto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58, e dal decreto legislativo 28 dicembre 1989 n. 430.