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Decreto Legislativo 23 giugno 2003, n.195
"Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19
settembre
1994, n. 626, per l'individuazione delle capacitą e dei requisiti
professionali richiesti agli addetti ed ai responsabili dei servizi
di prevenzione e protezione dei lavoratori, a norma dell'articolo
21 della legge 1° marzo 2002, n. 39"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, legge comunitaria per l'anno 2001,
ed in particolare
l'articolo 21;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 31
gennaio 2003;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della
Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 19 giugno 2003;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro
del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, degli
affari esteri, della giustizia,
della salute, delle attivitą produttive, per la funzione pubblica e per
gli affari regionali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Modifiche al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626
1. Al comma 1, lettera e), dell'articolo 2 del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, e
successive modificazioni, le parole: «attitudini e capacitą adeguate»
sono sostituite dalle
seguenti: «delle capacitą e dei requisiti professionali di cui
all'articolo 8-bis».
2. Al comma 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 settembre 1994,
n. 626, e successive
modificazioni, le parole: «di attitudini e capacitą adeguate» sono
sostituite dalle seguenti:
«delle capacitą e dei requisiti professionali di cui all'articolo
8-bis».
3. Al comma 8, dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, e successive
modificazioni, le parole: «attitudini e capacitą adeguate» sono
sostituite dalle seguenti: «le
capacitą e i requisiti professionali di cui all'articolo 8-bis».
Art. 2.
Inserimento dell'art. 8-bis dopo l'articolo 8 del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626
1. Dopo l'articolo 8 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
e successive
modificazioni, e' inserito il seguente:
«Art. 8-bis (Capacitą e requisiti professionali degli addetti e dei
responsabili dei servizi di
prevenzione e protezione interni o esterni). - 1. Le capacitą ed i
requisiti professionali dei
responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione
interni o esterni devono essere
adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi
alle attivitą lavorative.
2. Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui al
comma 1, e' necessario essere
in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di
istruzione secondaria superiore ed
essere inoltre in possesso di un attestato di frequenza, con verifica
dell'apprendimento, a
specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti
sul luogo di lavoro e relativi
alle attivitą lavorative. In sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano sono individuati gli
indirizzi ed i requisiti minimi dei
corsi.
3. I corsi di formazione di cui al comma 2 sono organizzati dalle
regioni e province autonome,
dalle universitą, dall'ISPESL, dall'INAIL, dall'Istituto italiano di
medicina sociale, dal
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa
civile, dall'amministrazione
della Difesa, dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione,
dalle associazioni sindacali
dei datori di lavoro o dei lavoratori o dagli organismi paritetici.
Altri soggetti formatori possono
essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.
4. Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio
prevenzione e protezione, oltre
ai requisiti di cui al comma 2, e' necessario possedere un attestato di
frequenza, con verifica
dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di
prevenzione e protezione dei
rischi, anche di natura ergonomica e psico-sociale, di organizzazione e
gestione delle attivitą
tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di
relazioni sindacali.
5. I responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione
sono tenuti a frequentare
corsi di aggiornamento secondo indirizzi definiti in sede di Conferenza
permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
con cadenza almeno
quinquennale.
6. Coloro che sono in possesso di laurea triennale di "Ingegneria della
sicurezza e protezione" o
di "Scienze della sicurezza e protezione" o di "Tecnico della
prevenzione nell'ambiente e nei
luoghi di lavoro" sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione
di cui al comma 2.
7. E' fatto salvo l'articolo 10.
8. Gli organismi statali di formazione pubblici, previsti al comma 3,
organizzano i corsi di
formazione secondo tariffe, determinate sulla base del costo effettivo
del servizio, da stabilire,
con le relative modalitą di versamento, con decreto del Ministro
competente per materia, entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
9. Le amministrazioni pubbliche di cui al presente decreto, organizzano
i corsi di formazione nei
limiti delle risorse finanziarie proprie o con le maggiori entrate
derivanti dall'espletamento di
dette attivitą a carico dei partecipanti.
10. La partecipazione del personale delle pubbliche amministrazioni ai
corsi di formazione di cui
al presente articolo e' disposta nei limiti delle risorse destinate
dalla legislazione vigente alla
formazione del personale medesimo.».
Art. 3.
Norma transitoria e clausola di cedevolezza
1. Possono svolgere l'attivitą di addetto o di responsabile del servizio
di prevenzione e
protezione coloro che dimostrino di svolgere l'attivitą medesima,
professionalmente o alle
dipendenze di un datore di lavoro, da almeno sei mesi dalla data di
entrata in vigore del
presente decreto. Tali soggetti sono tenuti a conseguire un attestato di
frequenza al corsi di
formazione di cui all'articolo 2, primo capoverso, comma 2, entro un
anno dalla data di entrata
in vigore del presente decreto.
2. Fino all'istituzione dei corsi di formazione di cui all'articolo 2,
primo capoverso, comma 2,
possono svolgere l'attivitą di addetto o di responsabile del servizio di
prevenzione e protezione
coloro che, in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma
di istruzione secondaria
superiore, abbiano frequentato corsi di formazione organizzati da enti e
organismi pubblici o da
altri soggetti ritenuti idonei dalle regioni. Tali corsi devono essere
rispondenti ai contenuti
minimi di formazione di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza
sociale e del Ministro della sanitą in data 16 gennaio 1997, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n.
27 del 3 febbraio 1997.
3. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma della
Costituzione, le norme
del presente decreto afferenti a materie di competenza legislativa delle
regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano, che non abbiano ancora provveduto ad
adeguarsi, con
riferimento al requisiti e capacitą dei responsabili e degli addetti ai
servizi di prevenzione e
protezione, alla sentenza della Corte di giustizia della Comunitą
europea del 15 novembre 2001,
nella causa n. 49/00, si applicano sino alla data di entrata in vigore
della normativa di
adeguamento di ciascuna regione e provincia autonoma, nel rispetto dei
vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal
presente decreto.
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